5a. Bandi di gara e Contratti
(Art. 37 D.Lgs. 33/2013)
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Il recente decreto legislativo 97/2016 di “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6.11.2012, n. 190 e del decreto legislativo 14.3.2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, pubblicato in G.U. Serie Generale n.132/2016 ed in vigore dal 23 giugno 2016 introduce modifiche in tema obblighi di pubblicazione concernenti i contratti di lavori, forniture e servizi.
In tema di appalti – e quindi anche con riferimento al nuovo codice declinato nel decreto legislativo 50/2016, il legislatore ha dato rinnovato vigore alla questione della trasparenza come antidoto preventivo a comportamenti arbitrari e, più in generale, alla questione “corruzione”. Si ispirano a queste esigenze – in una sottolineata funzione sociale del potenziale controllo del cittadino, che ora dovrà essere messo al corrente di ogni atto compiuto dall’amministrazione anche e soprattutto in tema di appalti, gli obblighi sanciti all’articolo 29 del nuovo codice ma anche altre norme che condividono il fine della trasparenza intesa come conoscibilità/condivisione/comprensibilità.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.